Pubblicato il: 21 01 2020
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Dal 2020 scattano diverse novità per le partite Iva che intendono avvalersi del regime forfettario. Iniziamo dalle cattive notizie. Con l’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 692), vengono reintrodotte due cause ostative cancellate nel 2018. In questo modo – si legge nella relazione tecnica allegata alla manovra – circa 340mila partite Iva tassate a forfait fino al 2019 saranno escluse dal regime con aliquota sostitutiva al 15% (che in alcuni casi può scendere al 5%) e dovranno tornare al normale sistema Irpef, decisamente più pesante.

Sull’altro piatto della bilancia, arriva un mini-premio per le partite Iva forfettarie che, pur non essendo obbligate, sceglieranno di emettere fatture elettroniche.

Altri cambiamenti riguardano il cosiddetto “regime super-forfettario” e il cumulo dei redditi prodotti in regime forfettario al reddito complessivo.

Vediamo ora nel dettaglio cosa comportano queste novità.

1) CAUSA OSTATIVA #1: IL COSTO DEL LAVORO

Il primo paletto reintrodotto nel 2020 ha a che vedere con il costo del lavoro. Da quest’anno, infatti, non possono più rientrare nel regime forfettario le partite Iva che spendono per i dipendenti più di 20mila euro l’anno. La soglia è comunque molto più alta rispetto al passato (fino al 2018 era a 5mila euro), in modo da rendere questo parametro coerente con il nuovo limite fissato per i ricavi (65mila euro). Nel calcolo rientrano le somme spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, ma anche i soldi girati agli associati come utili da partecipazione.

2) CAUSA OSTATIVA #2: I REDDITI DA LAVORO

La seconda causa ostativa tornata in vigore da quest’anno esclude dal regime forfettario le partite Iva che percepiscono anche compensi da lavoro dipendente o assimilati (come quelli da pensione) per un importo superiore a 30mila euro l’anno.

3) IL PREMIO PER LE FATTURE ELETTRONICHE

Veniamo al mini-premio per le partite Iva che, rientrando nel regime forfettario, opteranno volontariamente per la fatturazione elettronica. In questi casi l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione dei redditi per avviare un controllo. In sostanza, il limite temporale oltre il quale gli avvisi di accertamento non valgono più scende da cinque a quattro anni.  

4) ADDIO AL REGIME SUPER-FORFETTARIO

La legge di Bilancio dell’anno scorso prevedeva l’introduzione dal 2020 di un regime super-forfettario con imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva persone fisiche con ricavi compresi fra 65mila e 100mila euro. I leghisti la chiamavano “flat tax”, anche se non era di questo che si trattava. In ogni caso, la norma è stata abrogata con l’ultima manovra, di conseguenza il regime super-forfettario non è mai entrato in vigore.

5) IL REDDITO FORFETTARIO SI CUMULA PER DETRAZIONI E DEDUZIONI

Infine, dal 2020 il reddito tassato con il regime forfettario concorre alla determinazione del reddito complessivo, ossia il dato che determina se si ha diritto (e in che misura) a deduzioni, detrazioni e benefici vari, anche non fiscali.

Fonte: www.firstonline.info